Se da un lato il Ministero della Salute si rivolge alla pratica osteopatica definendola “attività riservata alle professioni sanitarie”, al contempo lo stesso Ministero fa riferimento alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», che di fatto però inserisce l’osteopatia tra quelle professioni che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie”. Professione sanitaria si o no? Ecco invece un clamoroso esempio di come l’informazione possa essere manipolata e distorta. E’ il caso di quanto riportato sul sito dell’associazione italiana fisioterapisti aifi.net che, prendendo un pezzo della risposta ministeriale e facendo proprie considerazioni, giunge a tutt’altra conclusione, riportando testualmente che: “l’osteopatia è attività sanitaria e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato”.

